Dal 24 gennaio 2026 le regole sull’amianto nei luoghi di lavoro sono cambiate. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 — recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e riscrive 16 articoli del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, introducendo una delle riforme più significative degli ultimi vent’anni in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto.

Non si tratta di aggiustamenti marginali. Il decreto interviene su ogni aspetto della gestione del rischio amianto: dai valori limite alle misure di prevenzione, dalla formazione alla sorveglianza sanitaria, dalla notifica alla documentazione. Vediamo le novità una per una.

1. Il nuovo valore limite di esposizione: da 0,1 a 0,01 fibre/cm³

È la novità più impattante. L’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 — modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 213/2025 — fissa il nuovo valore limite di esposizione professionale (VLEP) all’amianto a 0,01 fibre per centimetro cubo d’aria, misurato come media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Il vecchio limite era 0,1 fibre/cm³. La riduzione è dieci volte più stringente.

Il decreto introduce anche una nuova conseguenza automatica in caso di superamento: se il limite viene superato, i lavori devono cessare immediatamente. Non è più sufficiente adottare misure correttive continuando l’attività — si ferma tutto, si individuano le cause, si riprendono i lavori solo dopo aver garantito protezione adeguata ai lavoratori.

Quando scatta anche senza superamento del VLEP: se vi è “motivo di ritenere” che siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, anche in assenza di misurazioni che attestino il superamento, i lavori si fermano comunque.

Cosa fare: aggiornare il DVR con il nuovo VLEP, rivedere le procedure operative e verificare che i DPI delle vie respiratorie in uso garantiscano un fattore di protezione operativo adeguato al nuovo limite — molto più restrittivo.

2. L’indagine preventiva per gli edifici pre-1992: ora è obbligo di legge

L’art. 248 del D.Lgs. 81/08, riscritto dall’art. 4 del decreto, estende significativamente l’obbligo di indagine preventiva prima di avviare lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

La novità chiave riguarda gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge 257/1992 (la legge che ha vietato l’amianto in Italia). Per questi edifici il datore di lavoro deve:

  1. Chiedere informazioni ai proprietari, ad altri datori di lavoro e da altre fonti, inclusi i registri pertinenti
  2. Se le informazioni non sono disponibili: incaricare un operatore qualificato per l’esame della presenza di materiali contenenti amianto — e acquisire il risultato prima dell’inizio dei lavori
  3. Condividere le informazioni raccolte con altri datori di lavoro che ne facciano richiesta, ai fini del loro adempimento

Cosa fare: per qualsiasi intervento su edifici anteriori al 1992, avviare sistematicamente la procedura di verifica. Non è più sufficiente affidarsi alla “memoria storica” dell’immobile — la legge impone un processo documentato.

3. Campo di applicazione ampliato: due nuove categorie di lavoratori

L’art. 246 — il campo di applicazione delle norme sull’amianto — è stato riscritto per includere due nuove categorie di attività:

  • Attività estrattiva o di scavo in pietre verdi (serpentiniti, ofioliti e rocce affini, naturalmente contenenti fibre simil-amianto)
  • Lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi (un’inclusione di grande rilevanza vista la crescente frequenza di eventi climatici estremi).

Chi è coinvolto: imprese estrattive, vigili del fuoco, protezione civile, squadre di emergenza. Se la tua azienda opera in questi settori, le norme sull’amianto si applicano ora anche a te.

4. Le deroghe ESEDI: cosa rimane delle esenzioni per esposizioni sporadiche

Il vecchio art. 249, comma 2 prevedeva un elenco di attività esenti dagli obblighi più onerosi in presenza di Esposizioni Sporadiche Di Debole Intensità (ESEDI). Il D.Lgs. 213/2025 ha drasticamente ridotto queste esenzioni.

Con le nuove norme, in caso di ESEDI l’unica esenzione residua riguarda l’art. 250 (obbligo di notifica). Sono invece soppressi i riferimenti alle esenzioni dagli obblighi di misure di prevenzione (art. 251), sorveglianza sanitaria (art. 259) e registro degli esposti (art. 260).

In pratica: anche per interventi brevi su materiali non friabili o per operazioni di incapsulamento, i lavoratori coinvolti devono ricevere formazione specifica, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e — se l’esposizione lo richiede — essere iscritti nel registro degli esposti.

5. Nuovi obblighi di notifica e conservazione documentale

L’art. 250 è stato completamente riscritto. La notifica all’organo di vigilanza competente per territorio — già obbligatoria prima dell’inizio dei lavori — si arricchisce di nuovi contenuti obbligatori:

  • Elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito
  • Certificati individuali di formazione dei lavoratori
  • Data dell’ultima visita medica periodica di ciascun lavoratore
  • Elenco dei DPI che si intendono utilizzare
  • Modalità di ricambio dell’aria per i lavori in ambienti chiusi

E soprattutto: tutta questa documentazione deve essere conservata per 40 anni.

Cosa fare: strutturare un sistema di archiviazione documentale che garantisca la conservazione quarantennale. Per chi gestisce cantieri con rischio amianto, non è più sufficiente conservare i piani di lavoro — serve tenere traccia completa di formazione, sorveglianza sanitaria e DPI per ogni singolo lavoratore coinvolto.

6. Misure di prevenzione e decontaminazione: nuovi standard

L’art. 251 è stato riscritto introducendo standard più stringenti per i processi lavorativi e la decontaminazione:

  • La concentrazione di fibre nell’aria deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile (non più semplicemente “al minimo”)
  • Obbligo di adottare misure specifiche per abbattere le fibre sospese: eliminazione della polvere, aspirazione alla fonte, abbattimento con acqua nebulizzata e/o incapsulanti
  • Decontaminazione adeguata dei lavoratori prima dell’accesso alle aree di riposo
  • Per i lavori in ambienti chiusi: area confinata a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica

7. Formazione più specifica e personalizzata

L’art. 258 introduce due importanti novità sulla formazione:​

  • Art. 258, comma 2-bis: la formazione deve essere “adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione” — non più formazione generica uguale per tutti
  • Art. 258, comma 3-bis: i lavoratori addetti a demolizione o rimozione amianto devono ricevere, in aggiunta alla formazione base, una formazione specifica sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e dispersione delle fibre

8. La roadmap verso il 2029: la microscopia elettronica

Il decreto delinea una transizione metodologica che si completerà entro fine 2029:​

Periodo Metodo di misurazione VLEP
Dal 24/01/2026 al 20/12/2029 Microscopia ottica in contrasto di fase (metodo OMS 1997) 0,01 fibre/cm³
Dal 21/12/2029 Microscopia elettronica (rileva anche fibre < 0,2 µm) 0,01 fibre/cm³

La microscopia elettronica è significativamente più precisa: rileva fibre ultrafini invisibili alla microscopia ottica. Il passaggio obbligatorio dal 2029 renderà il controllo dell’esposizione ancora più rigoroso.

9. Patologie riconosciute: l’elenco si amplia

Il nuovo Allegato XLIII-ter — introdotto dall’art. 17 del decreto — elenca tutte le patologie professionali correlate all’amianto riconosciute dalla legge:​

  1. Asbestosi
  2. Mesotelioma
  3. Cancro del polmone
  4. Cancro gastrointestinale
  5. Cancro della laringe
  6. Cancro delle ovaie
  7. Malattie pleuriche non maligne

L’inclusione del cancro gastrointestinale, del cancro della laringe e del cancro delle ovaie è una novità rispetto al precedente riferimento esclusivo al mesotelioma. Per tutte queste patologie si applicano le disposizioni del registro nazionale (ReNaM — rinominato “Neoplasie correlate all’amianto”).

Checklist operativa per le aziende

  • Aggiornare il DVR con il nuovo VLEP di 0,01 fibre/cm³ e le nuove procedure di stop immediato in caso di superamento
  • Verificare i DPI delle vie respiratorie in uso: il fattore di protezione operativo deve essere adeguato al nuovo limite
  • Prima di qualsiasi intervento su edifici ante-1992: avviare la procedura di indagine preventiva documentata
  • Verificare le categorie escluse dalle deroghe ESEDI: formazione, sorveglianza sanitaria e registro esposti ora si applicano anche a molte attività prima esentate
  • Strutturare la conservazione documentale per 40 anni: formazione, visite mediche, DPI, elenco lavoratori
  • Aggiornare la notifica all’organo di vigilanza con i nuovi contenuti obbligatori
  • Pianificare la transizione verso la microscopia elettronica entro il 20 dicembre 2029

Per approfondimenti il nostro team è a disposizione.