La Commissione Europea ha pubblicato a febbraio 2026 il Regolamento (UE) 2026/250, che introduce alcune rettifiche al Regolamento (UE) 2024/3190, relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Il nuovo regolamento non introduce nuove restrizioni, ma corregge alcune imprecisioni e incoerenze presenti nel testo originario, al fine di garantirne una corretta applicazione.
Chiarimenti sul divieto di utilizzo del BPA – articolo 3
Una delle modifiche principali riguarda l’articolo 3 relativo al divieto di utilizzo del BPA.
La rettifica elimina il riferimento ai “sali del BPA”, poiché tale formulazione risultava ridondante rispetto alla definizione di bisfenolo già presente nel regolamento.
Inoltre, viene chiarito che il divieto riguarda: sia l’utilizzo del BPA nella fabbricazione dei materiali destinati al contatto con alimenti, sia l’immissione sul mercato dell’Unione di materiali e oggetti prodotti utilizzando BPA; con la presenza di deroghe per applicazioni specifiche, conformemente all’ Allegato II del Reg UE 2024/3190.
Aggiornamento dei metodi analitici – articolo 9
All’articolo 9, il paragrafo 2 introduce il riferimento alla valutazione del BPA “residuo”.
Inoltre, il regolamento introduce precisazioni sui metodi utilizzati per verificare la conformità dei materiali.
In particolare:
- i laboratori devono utilizzare metodi raccomandati dal laboratorio di riferimento dell’UE, ove disponibili
- il metodo analitico deve garantire un limite di rilevabilità pari a 1 μg/kg
- per verificare l’assenza di BPA residuo deve essere utilizzato un metodo di estrazione appropriato.
Revisione delle disposizioni transitorie – articolo 11
Il regolamento rettifica anche le disposizioni transitorie relative agli oggetti monouso destinati al contatto con alimenti.
In particolare:
- alcuni oggetti monouso fabbricati con BPA conformi alla normativa precedente possono essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026.
- In deroga al paragrafo 1, alcune categorie di imballaggi alimentari monouso possono beneficiare di un periodo più lungo, fino al 20 gennaio 2028, tra cui:
- Ortofrutticoli (ad eccezione dei prodotti definiti nell’allegato I della direttiva 2001/112/CE del Consiglio)
- Prodotti della pesca definiti dal regolamento CE n. 853/2004
- Nonché quelli sui quali è stata applicata esclusivamente sulla superficie esterna metallica una vernice o un rivestimento fabbricato utilizzando BPA.
È inoltre previsto che gli oggetti immessi sul mercato durante il periodo transitorio possano essere riempiti e sigillati entro 12 mesi dalla scadenza del periodo transitorio, consentendo lo smaltimento delle scorte.
Nuove date per gli oggetti riutilizzabili – articolo 12
Per gli oggetti destinati a usi ripetuti sono state chiarite le date entro cui i prodotti possono rimanere sul mercato:
- fino al 20 luglio 2027 per alcune categorie di materiali “non professionali”
- fino al 20 gennaio 2029 per altre applicazioni specifiche quali “apparecchiature professionali”
Aggiornamento della dichiarazione di conformità – Allegato III
Infine, il regolamento rettifica una disposizione relativa alla dichiarazione di conformità (DDC).
La nuova formulazione chiarisce che nella dichiarazione deve essere indicata l’identità del materiale intermedio o dell’oggetto finale per cui la dichiarazione è rilasciata, evitando richieste eccessive di informazioni che potrebbero creare problemi di riservatezza commerciale.
Implicazioni per le aziende
Le aziende coinvolte nella produzione o utilizzo di materiali destinati al contatto con alimenti devono:
- verificare l’aggiornamento delle procedure di verifica della conformità
- controllare i metodi analitici utilizzati nei test
- aggiornare, se necessario, la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità
- valutare le scadenze delle disposizioni transitorie applicabili ai propri prodotti.
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