Contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2026/1825 della Commissione del 29 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 30 luglio 2026, sostituisce integralmente le sottosezioni 5.3 e 5.4 dell’allegato I del Regolamento (UE) 2023/915, dedicate alla somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e dei suoi esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD, e ai glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo.

Si tratta di contaminanti da processo che si formano principalmente durante la raffinazione degli oli e grassi vegetali, in particolare nelle fasi di deodorizzazione ad alta temperatura. I pareri del gruppo CONTAM dell’EFSA del 2016 e del 2017 avevano concluso che la presenza di glicidil esteri negli alimenti desta preoccupazione per la salute e che il 3-MCPD e i suoi esteri destano preoccupazione in determinati scenari di esposizione e gruppi di popolazione, tra cui lattanti e bambini nella prima infanzia.

Il Regolamento 2023/915 aveva già fissato limiti per oli e grassi vegetali, oli di pesce, oli di altri organismi marini e per le formule per lattanti, ma aveva lasciato scoperti gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali per mancanza di dati di occorrenza. Quei dati sono ora disponibili: da qui l’intervento.

Cosa cambia operativamente

1. Nuovi limiti per il baby food (dal 1° gennaio 2027)

  • Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia: 50 µg/kg per la somma di 3-MCPD e suoi esteri (punto 5.3.4) e 25 µg/kg per i glicidil esteri (punto 5.4.4). Il limite si applica al prodotto come immesso sul mercato.

2. Limiti ridotti per gli oli destinati al baby food

  • Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e di alimenti trasformati a base di cereali: 3-MCPD da 750 a 500 µg/kg dal 1° gennaio 2027 (punto 5.3.2); glicidil esteri da 500 a 250 µg/kg dal 1° gennaio 2027 (punto 5.4.2). Nelle miscele il limite si applica alla miscela, e i singoli oli impiegati come ingredienti devono comunque rispettare i limiti dei punti 5.3.1 e 5.4.1.

3. Nuova disciplina per gli alimenti composti (già applicabile)

Erano emerse difficoltà nel valutare la conformità degli alimenti composti contenenti oli vegetali. Ora, per gli alimenti composti con oltre il 5 % di grassi e con aggiunta di oli e grassi vegetali e/o oli di pesce e/o oli di altri organismi marini, i limiti sono espressi sul tenore di grassi:

  • 3-MCPD: 1.250 µg/kg di grasso se contengono solo oli e grassi della categoria 5.3.1.1 (cocco, granturco, colza, girasole, soia, palmisti, oli di oliva); 2.500 µg/kg di grasso se contengono solo oli e grassi della categoria 5.3.1.2
  • Glicidil esteri: 1.000 µg/kg di grasso

Il tenore di grassi di riferimento è quello dichiarato in etichetta oppure, se non disponibile, quello estratto per l’analisi. Sono esclusi i prodotti dei punti 5.3.3/5.3.4 e 5.4.3/5.4.4 e, per il 3-MCPD, la carne e il pesce impanati precotti e fritti: per questi ultimi i limiti non sono ancora fissati, in attesa della determinazione dei fattori di formazione durante la frittura, non prevista prima del 2027.

4. Chiarimento sull’olio di oliva raffinato

Per eliminare le interpretazioni divergenti, le osservazioni al punto 5.3.1.2 precisano che il limite di 2.500 µg/kg si applica anche all’olio di oliva raffinato e agli oli di sansa di oliva. Restano esclusi gli oli di oliva vergini.

5. Glicidil esteri: dentro anche 3-MBPD e 3-MIPD

I laboratori ufficiali usano abitualmente metodi indiretti, con i quali gli esteri degli acidi grassi di 3-monobromopropandiolo (3-MBPD) e 3-monoiodopropandiolo (3-MIPD) vengono determinati insieme ai glicidil esteri, soprattutto negli oli marini. Il regolamento prevede ora esplicitamente che il tenore massimo del punto 5.4 si riferisca alla somma di glicidil esteri, 3-MBPD esteri e 3-MIPD esteri. Con metodo diretto, i limiti si intendono come concentrazioni lower bound (valori inferiori al limite di quantificazione considerati pari a zero).

Chi è coinvolto

Raffinatori e produttori di oli e grassi vegetali, produttori di oli di pesce e di oli marini, aziende del baby food e degli alimenti trasformati a base di cereali per l’infanzia, produttori di alimenti composti con oltre il 5 % di grassi (prodotti da forno, snack, piatti pronti, salse, gelati, creme spalmabili), importatori e distributori di oli e semilavorati grassi.

Rischi sanzionatori

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il superamento dei tenori massimi rende l’alimento non conforme e non idoneo all’immissione sul mercato, con obblighi di ritiro e richiamo, informazione dell’autorità competente e possibile allerta RASFF, oltre alle sanzioni previste dalla normativa nazionale.

È prevista una deroga transitoria: gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2027 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, limitatamente ai punti 5.3.2, 5.3.4, 5.4.2 e 5.4.4 (nuova lettera r) all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento 2023/915).

Cosa fare ora

  1. Verificare subito le nuove regole già applicabili: alimenti composti con oltre il 5 % di grassi, olio di oliva raffinato, somma con 3-MBPD e 3-MIPD.
  2. Ricalcolare la conformità sul grasso per gli alimenti composti, verificando la coerenza tra tenore di grassi dichiarato in etichetta e dato analitico.
  3. Aggiornare capitolati e specifiche degli oli in ingresso, distinguendo le categorie 5.3.1.1 e 5.3.1.2 e anticipando i valori 2027 per le forniture destinate al baby food.
  4. Allineare il metodo di prova con il laboratorio: esplicitare che i glicidil esteri comprendono 3-MBPD e 3-MIPD, definire LOQ e criterio lower bound.
  5. Programmare la transizione al 1° gennaio 2027 su ricette, scorte di oli e lotti a lunga conservazione, sfruttando correttamente la deroga.
  6. Aggiornare HACCP, piani di monitoraggio e qualifica fornitori, documentando la valutazione del pericolo per 3-MCPD e glicidil esteri lungo tutta la filiera dei grassi.

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