L’Unione europea sta ridefinendo il sistema della rendicontazione di sostenibilità attraverso una profonda revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
L’obiettivo è semplificare gli obblighi previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), riducendo il carico amministrativo per le imprese senza compromettere la qualità e la trasparenza delle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG).
Parallelamente, la Commissione europea ha adottato un nuovo standard volontario per le imprese non soggette agli obblighi della CSRD, sviluppato a partire dall’attuale VSME – Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs.
ESRS semplificati: cosa cambia per le imprese
La revisione degli ESRS ha l’obiettivo di rendere la rendicontazione di sostenibilità più semplice, proporzionata e meno onerosa.
Non si tratta di una completa sostituzione degli standard esistenti: la loro struttura generale rimane sostanzialmente invariata e comprende:
- ESRS 1 ed ESRS 2: requisiti generali e informazioni generali;
- ESRS E1–E5: tematiche ambientali;
- ESRS S1–S4: tematiche sociali;
- ESRS G1: condotta delle imprese.
Le principali novità riguardano i contenuti richiesti e le modalità con cui le imprese dovranno predisporre la rendicontazione.
La revisione prevede:
- oltre il 60% di datapoint obbligatori in meno;
- una riduzione di oltre il 70% del numero complessivo dei datapoint;
- una valutazione della doppia materialità più semplice e maggiormente focalizzata sugli aspetti realmente rilevanti;
- una formulazione più chiara e sintetica dei requisiti;
- una riduzione delle informazioni narrative e qualitative richieste;
- una maggiore possibilità di aggregare i dati;
- alcune semplificazioni nella raccolta delle informazioni;
- nuove esenzioni e disposizioni per un’applicazione graduale;
- l’eliminazione di numerosi datapoint considerati poco utili ai fini decisionali;
- una riduzione stimata dei costi di rendicontazione superiore al 30% per impresa.
L’obiettivo è mantenere un livello elevato di qualità e trasparenza delle informazioni di sostenibilità, riducendo al tempo stesso la complessità operativa per le aziende.
A che punto è l’iter normativo?
Il 2 dicembre 2025 l’EFRAG, organismo tecnico consultivo della Commissione europea in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha trasmesso la propria proposta tecnica di revisione e semplificazione degli ESRS.
Dopo aver elaborato una versione modificata e averla sottoposta a consultazione pubblica, il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato l’atto delegato contenente gli ESRS revisionati e semplificati.
L’iter normativo, tuttavia, non è ancora concluso. Il testo è attualmente sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Il periodo di controllo ha una durata di due mesi dalla notifica dell’atto e può essere prorogato di ulteriori due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.
In assenza di obiezioni, l’atto potrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore secondo le tempistiche stabilite.
I nuovi ESRS saranno obbligatori per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027. Le imprese interessate potranno tuttavia scegliere di applicarli volontariamente già agli esercizi finanziari 2026.
Per il 2026, le imprese che continueranno a utilizzare gli ESRS attualmente vigenti potranno inoltre beneficiare di alcune delle semplificazioni introdotte dal nuovo atto delegato, dichiarando chiaramente nella rendicontazione quale versione degli standard è stata applicata.
Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi gli ESRS contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2023/2772, come successivamente modificato.
Il nuovo standard volontario europeo
Contestualmente alla revisione degli ESRS, il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato anche un nuovo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità.
Il nuovo standard, sviluppato sulla base del VSME – Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs, potrà essere utilizzato volontariamente dalle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD.
Ai fini del Value Chain Cap, lo standard tutela le imprese della catena del valore con non più di 1.000 dipendenti.
I suoi principali obiettivi sono:
- mantenere un’impostazione semplice e proporzionata;
- offrire un modello europeo comune per la comunicazione delle informazioni di sostenibilità;
- facilitare le risposte alle richieste provenienti da clienti, banche, investitori e altri stakeholder;
- limitare l’effetto a cascata delle richieste informative sulle imprese della catena del valore;
- definire, attraverso il principio del Value Chain Cap, il livello massimo di informazioni che le imprese soggette alla CSRD possono esigere, ai fini della propria rendicontazione di sostenibilità, dalle imprese della catena del valore con non più di 1.000 dipendenti.
Le imprese soggette alla CSRD potranno chiedere informazioni ulteriori, ma dovranno indicare chiaramente quali richieste superano il Value Chain Cap e informare l’impresa interessata del proprio diritto di non fornirle.
Il limite si applica esclusivamente alle informazioni richieste per adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD. Non riguarda, invece, le informazioni richieste per altre finalità o in applicazione di ulteriori obblighi normativi o contrattuali.
L’utilizzo dello standard rimarrà volontario: le imprese non soggette alla CSRD potranno decidere autonomamente se adottarlo.
Anche questo atto delegato è attualmente sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. In assenza di obiezioni, il nuovo standard potrà essere utilizzato volontariamente a partire dalla sua entrata in vigore.
Il Value Chain Cap troverà invece applicazione, per le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria, agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027.
Quale standard si applica nel frattempo?
Fino all’entrata in vigore del nuovo atto delegato, il riferimento volontario rimane il VSME adottato dalla Commissione europea con la Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025, corrispondente al documento C(2025) 4984.
Il VSME è articolato in due moduli:
- Modulo Base (B1–B11): costituisce il livello essenziale della rendicontazione ed è pensato principalmente per le microimprese;
- Modulo Completo (C1–C9): integra il Modulo Base con informazioni aggiuntive generalmente richieste da banche, investitori e partner commerciali.
A differenza degli ESRS, il VSME non richiede lo svolgimento di una vera e propria analisi di doppia materialità. Le imprese devono tuttavia fornire le informazioni previste dal modulo scelto, applicando, dove espressamente previsto, il principio “se applicabile”.
Questa impostazione rende il modello più semplice e proporzionato alle caratteristiche e alle risorse delle piccole e medie imprese.
Il nuovo standard volontario mantiene la struttura modulare del VSME, articolata nel Modulo Base e nel Modulo Completo, introducendo soltanto le modifiche necessarie per allinearlo ai nuovi ESRS e al funzionamento del Value Chain Cap.
Cosa significa per le aziende?
La direzione intrapresa dall’Unione europea è chiara: semplificare la rendicontazione di sostenibilità senza rinunciare alla trasparenza e all’affidabilità delle informazioni.
Per le imprese soggette alla CSRD, gli ESRS revisionati dovrebbero rendere più efficiente la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati ESG.
Per le imprese escluse dagli obblighi della CSRD, il nuovo standard volontario offrirà invece uno strumento comune e riconosciuto a livello europeo per:
- comunicare le proprie performance di sostenibilità;
- rispondere in modo standardizzato alle richieste del mercato;
- semplificare lo scambio di informazioni lungo la catena del valore;
- migliorare il dialogo con clienti, banche, investitori e altri stakeholder.
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