Arrivano le regole ufficiali per la patente a crediti in edilizia: le nuove disposizioni dettate dall’art.29 del DL 19/2024, che hanno modificato l’art.27 del TU Sicurezza sul Lavoro, si potranno applicare in maniera concreta dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18 settembre.
MODALITA’ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPISTICHE
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47. Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori. Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE. All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente. IL PORTALE PER EFFETTUARE LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI SARÀ ATTIVO DAL 1° OTTOBRE P.V.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della
pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’INVIO DELLA AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO, TRAMITE PEC, ALL’INDIRIZZO DICHIARAZIONEPATENTE@PEC.ISPETTORATO.GOV.IT. Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.
La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.
Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.
CONDIZIONI PER RICHIEDERE LA PATENTE
I requisiti specifici sono:
- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto;
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ULTERIORI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
Di seguito si da esplicita definizione

in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:


