Il Regolamento UE 2025/40, pubblicato il 16 dicembre 2024, è 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞 𝐥’𝟏𝟏 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓 e sarà applicabile dal 12 agosto 2026 con un primo step di obblighi.

Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE e coinvolge l’intera filiera. La conformità riguarda progettazione, qualificazione delle materie prime e gestione dei fornitori.

L’obiettivo finale del Regolamento è la transizione progressiva verso un’economia circolare con obiettivi dilazionati in un arco temporale molto lungo.

Le scadenze di agosto 2026 stabiliscono:

  • l’identificazione della figura del fabbricante dell’imballaggio, al quale spettano nuovi doveri – Art. 15
  • l’emissione di una dichiarazione di conformità UE che dovrà accompagnare gli imballaggi e includere evidenze di conformità (documentazione tecnica) agli articoli chiave del regolamento – Art. 38 e 39
  • il rispetto delle prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi – Art. 5

Sicurezza chimica

La priorità immediata, e la prima scadenza a entrare in vigore, è quella definita dall’articolo 5: PFAS e metalli pesanti hanno soglie definite che dovranno essere investigate per ogni packaging e la conformità deve essere riportata all’interno della Dichiarazione di Conformità.

I limiti per i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo VI) erano di fatto già in vigore, in quanto derivano dalla Direttiva Imballaggi 94/62/CE. Il PPWR li conferma e li rende un requisito applicabile a tutto il packaging.

I limiti sui PFAS, invece, riguardano i materiali a contatto con gli alimenti e non distinguono tra presenza intenzionale, cioè sostanze aggiunte nella formulazione del materiale, e presenza non intenzionale, ad esempio derivante da riciclo, processo produttivo o acqua utilizzata.

Inoltre, gli imballaggi immessi sul mercato devono vedere ridotte al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell’imballaggio, come ad esempio:

  •  sostanze identificate secondo l’Articolo 57 del Regolamento REACH (dette anche SVHC, Substances of Very High Concern);
  • sostanze che rientrano nelle classi di rischio CLP rilevanti;
  • sostanze regolamentate ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs);
  • sostanze che influenzano negativamente il riutilizzo o il riciclo dei materiali.

Quindi – anche se il Regolamento PPWR è praticamente sempre rappresentato come una leva fondamentale per orientare il design futuro degli imballaggi – i primi requisiti a cui adeguarsi non sono quindi legati alla progettazione o alla riciclabilità, ma alla sicurezza chimica, con lo scopo di evitare la presenza di sostanze critiche che potrebbero influenzare i processi successivi di riciclo o compostaggio.

In vista della scadenza del 12 agosto 2026, cosa fare?

  • Definire le responsabilità in base al ruolo ai fini del PPRW (fornitore, produttore, fabbricante, etc..);
  • Mappare gli imballaggi per capire come strutturare il sistema di dichiarazioni di conformità e fascicolo tecnico collegato;
  • Comunicare con i produttori di imballaggi per raccogliere le informazioni necessarie a dimostrare la conformità all’ articolo 5;
  • Valutare la necessità di svolgere indagini analitiche sul packaging;
  • Utilizzare le informazioni per preparare la dichiarazione di conformità UE.

Per gli altri obblighi (es: etichettatura ambientale e requisiti essenziali di sostenibilità) si è ancora in attesa di atti delegati. Per affrontare in modo efficace l’implementazione del PPWR è fondamentale garantire un presidio normativo stabile.

Inoltre, impostare il lavoro adesso, significa essere avvantaggiati per l’impostazione del lavoro futuro. Perché Il PPWR non è solo una norma sul packaging: impone valutazione di possibili cambiamenti dei materiali, progettazione e dialogo con i fornitori.

Per supporto nella gestione degli adempimenti previsti dal PPWR, contattate il vostro consulente di riferimento.