Dal 7 aprile 2026 il lavoro agile entra in una fase più rigorosa sul piano della sicurezza. La novità non riguarda la possibilità di lavorare da remoto, ma la gestione degli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori e del RLS. La Legge 11 marzo 2026, n. 34, richiama infatti nel sistema sanzionatorio del Testo Unico la mancata consegna dell’informativa sui rischi connessi allo smart working, rendendo l’adempimento molto più rilevante anche in ottica ispettiva.

Cosa cambia

L’obbligo di informare il lavoratore agile sui rischi era già previsto dall’articolo 22 della Legge 81/2017. La novità del 2026 è che la violazione non resta più un’inadempienza “silenziosa”, ma può essere sanzionata in modo esplicito. Questo spostamento segna un passaggio importante: la sicurezza nel lavoro agile non è più una formalità documentale, ma un presidio da gestire con continuità.

L’informativa deve essere consegnata almeno una volta all’anno e deve riguardare i rischi generali e specifici della prestazione svolta fuori dai locali aziendali. Tra gli aspetti più ricorrenti ci sono videoterminali, posture scorrette, affaticamento visivo, organizzazione della postazione e corretto uso delle attrezzature fornite. Il documento non dovrebbe essere generico, ma coerente con le modalità concrete di lavoro adottate dall’azienda.

Chi è coinvolto

La nuova disciplina interessa tutte le aziende che utilizzano il lavoro agile, con un impatto particolare sulle PMI, dove spesso i processi di prevenzione sono meno strutturati. Sono coinvolti datore di lavoro, risorse umane, RSPP, consulente del lavoro e RLS, perché la gestione corretta dell’informativa richiede contenuti aggiornati, tracciabilità della consegna e coordinamento con gli altri adempimenti dello smart working. Anche i lavoratori restano parte attiva del sistema, perché devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.

Sanzioni

Il punto più delicato è il regime sanzionatorio. Chi non trasmette l’informativa al lavoratore in smart working e al RLS rischia l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda che arriva fino a 7.403,96 euro. Si tratta di importi già ricondotti al Testo Unico sicurezza e che ora vengono applicati in modo diretto alla specifica violazione sull’informativa.

Cosa fare ora

Le aziende DEVONO VERIFICARE SUBITO tre aspetti operativi.

  • Esistenza di un’informativa aggiornata e coerente con i rischi del lavoro agile.
  • Prova della consegna al lavoratore e al RLS.
  • Allineamento tra informativa, accordo individuale e comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro.

Il lavoro agile non viene limitato, ma va governato meglio. Per le imprese questo significa passare da una gestione informale a un presidio documentale e organizzativo più rigoroso, con attenzione concreta alla prevenzione e alla prova degli adempimenti.

Per approfondimenti il nostro team è a disposizione.