Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 03/09/2020, è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 02 settembre 2020. Esso modifica e rettifica il Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

I cambiamenti sono numerosi e ci sono novità saranno importanti in ambito di test sui materiali a contatto con gli alimenti.

Nello specifico, il nuovo Regolamento (UE) 2020/1245, a seguito dei pareri scientifici intervenuti, ha modificato gli allegati I, II, IV e V del precedente regolamento del 2011. In particolare:

– Allegato I: inserite nuove sostanze autorizzate nella lista positiva e stabiliti nuovi limiti di migrazione per alcune sostanze (alcuni esempi):

  • 1,3 fenilenediamina (CAS n. 0000108-45-2, FCM n. 236),
  • Antimonio,
  • Biossido di titanio trattata superficialmente con allumina modificata con fluoruro (FCM n. 1077).

– Allegato II: modificate in modo sostanziale le restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica relative a metalli ed ammine aromatiche primarie.

Metalli:

  • sono stati inseriti nove elementi aggiuntivi: Lantanidi (Europio, Gadolinio, Lantanio, Terbio);
  • Arsenico, piombo, mercurio, cromo, cadmio: verifica della loro assenza.
  • Ammine aromatiche primarie:
  • dovranno essere quantificate le ammine indicate nella lista REACH (appendice 8) con il limite di 2 ppb (in totale 22 ammine),
  • per le ammine non listate, la loro somma non dovrà superare il limite di migrazione specifica di 10 ppb.

– Allegato IV: inseriti alcuni nuovi aspetti da introdurre nella “Dichiarazione di conformità”;

– Allegato V: le novità riguardano:

  • modifiche per lo svolgimento delle prove di migrazione da materiali e oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari;
  • introdotte specifiche per i test su materiali o oggetti che nell’applicazione finale diventano parte di un’apparecchiatura o di un macchinario di trasformazione di prodotti alimentari, o di una parte di essi;
  • modificati i requisiti di prova per materiali ed oggetti a uso ripetuto sul fronte delle migrazioni specifiche.
  • Cambiamento impattante, in quanto la verifica della conformità deve essere effettuata sulla base del livello riscontrato in tutte e tre le ripetizioni con valore di migrazione specifica decrescente. Se si dovesse osservare un aumento di migrazione specifica dal primo al terzo step, anche se al di sotto del SML, la prova sarà da considerarsi non conforme;
  • introdotta una nuova condizione di contatto, OM0, per contatto di breve durata a temperatura ambiente o inferiori (≤ 30 minuti a 40°C) con i prodotti alimentari.

Il nuovo Regolamento 2020/1245 entrerà in vigore il 23 settembre 2020, ma il provvedimento specifica che i materiali plastici conformi al reg. (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23/03/2021 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 23/09/2022 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

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