La strategia europea entra nella fase operativa
L’Unione Europea sta progressivamente rafforzando il quadro normativo volto a ridurre la dispersione di microplastiche nell’ambiente. Negli ultimi anni sono stati introdotti due importanti interventi normativi che coinvolgono direttamente numerose imprese della filiera delle materie plastiche:
- Il Regolamento (UE) 2023/2055 che introduce la Restrizione REACH n. 78 sulle microparticelle di polimeri sintetici (SPM);
- il Regolamento (UE) 2025/2365 sulla prevenzione della dispersione dei pellet plastici.
Sebbene disciplinino aspetti differenti, entrambi i provvedimenti perseguono lo stesso obiettivo: ridurre il rilascio di microplastiche nell’ambiente attraverso una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici.
Restrizione REACH n. 78: obblighi informativi e reporting sulle microplastiche
Con il Regolamento (UE) 2023/2055, la Commissione Europea ha introdotto nell’Allegato XVII del REACH la Restrizione n. 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici (SPM).
La misura nasce per contrastare la presenza diffusa nell’ambiente di particelle plastiche insolubili, persistenti e resistenti alla degradazione, riconosciute come una delle principali fonti di contaminazione ambientale. Ai fini della Restrizione REACH 78, il perimetro riguarda microparticelle di polimeri sintetici solide, insolubili o non degradabili secondo i criteri previsti, presenti come tali o intenzionalmente aggiunte a miscele, con limiti dimensionali specifici previsti dalla norma (particelle di polimeri sintetici di dimensioni inferiori a 5 mm che risultano organiche, insolubili e persistenti).
Gli obblighi già in vigore
Dal 17 ottobre 2025, i fornitori di microparticelle di polimeri sintetici o di prodotti che le contengono devono mettere a disposizione degli utilizzatori professionali specifiche informazioni, tra cui:
- istruzioni per l’uso e lo smaltimento finalizzate a prevenire il rilascio nell’ambiente;
- la seguente dichiarazione: «Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
- informazioni sulla quantità o concentrazione delle SPM presenti;
- informazioni generiche sull’identità dei polimeri contenuti nel prodotto.
Tali informazioni possono essere riportate nella Scheda Dati di Sicurezza, in schede informative dedicate, nelle etichette o in altra documentazione tecnica.
Per le aziende utilizzatrici diventa quindi essenziale verificare la documentazione ricevuta dai fornitori e attivare un dialogo lungo la catena di approvvigionamento per ottenere tutte le informazioni necessarie.
Le prossime scadenze
Un ulteriore adempimento riguarda il reporting all’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche).
Entro il 31 maggio 2026, i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri, utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali, devono trasmettere a ECHA le informazioni relative all’anno civile 2025. Per altre categorie di operatori l’obbligo decorre dal 2027.
Per arrivare preparati è opportuno:
- verificare se le materie prime utilizzate contengono SPM;
- raccogliere e conservare le informazioni ricevute dai fornitori;
- trasmettere tali informazioni ai terzisti e agli altri soggetti della filiera;
- implementare procedure di gestione e controllo delle possibili emissioni;
- formare il personale coinvolto;
- valutare se i prodotti immessi sul mercato contengano o meno SPM.
Regolamento (UE) 2025/2365: obbligatoria la prevenzione della dispersione dei pellet plastici
Se la Restrizione REACH si concentra sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente, il Regolamento (UE) 2025/2365 affronta un’altra importante fonte di inquinamento: la dispersione accidentale dei pellet plastici durante le attività industriali e logistiche.
Il regolamento prevede un’applicazione progressiva: l’applicazione generale decorre dal 17 dicembre 2027, mentre alcune disposizioni sono già applicabili e altre, relative al trasporto marittimo, decorrono dal 17 dicembre 2028.
Per molti anni la prevenzione delle perdite di pellet è stata gestita attraverso iniziative volontarie di settore, come il programma Operation Clean Sweep. Con il nuovo regolamento europeo tali pratiche diventano obblighi normativi vincolanti.
Chi è coinvolto
Il regolamento interessa tutti gli operatori che manipolano pellet plastici lungo la filiera, tra cui:
- produttori;
- trasformatori;
- operatori logistici;
- trasportatori;
- gestori di magazzini e aree di stoccaggio.
Per gli impianti che manipolano quantità pari o superiori a 1.500 tonnellate/anno di pellet sono previsti obblighi rafforzati, con meccanismi di autodichiarazione o certificazione differenziati in funzione della dimensione dell’impresa e delle tempistiche previste dal regolamento.
I nuovi requisiti operativi
Il regolamento introduce un sistema strutturato di gestione del rischio basato su tre elementi fondamentali.
1. Piano di gestione dei rischi
Le aziende devono:
- identificare i punti critici di dispersione;
- valutare i rischi associati alle varie attività;
- definire misure preventive e di contenimento;
- documentare procedure e responsabilità.
2. Gerarchia obbligatoria degli interventi
La gestione del rischio deve seguire una precisa sequenza:
- prevenzione delle fuoriuscite;
- contenimento delle dispersioni;
- bonifica immediata in caso di perdita.
3. Monitoraggio e registrazione
Diventa necessario:
- stimare annualmente le dispersioni;
- mantenere registri aggiornati;
- garantire la tracciabilità delle azioni intraprese.
Perché le aziende devono agire subito
Le due normative, pur affrontando aspetti differenti, richiedono un approccio organizzato alla gestione delle microplastiche.
Non ci si deve limitare solo a verificare la conformità documentale, ma devono implementare procedure operative, sistemi di controllo, attività formative e meccanismi di monitoraggio che consentano di dimostrare concretamente la gestione del rischio.
Le azioni prioritarie per le aziende
Per affrontare efficacemente entrambi gli adempimenti è consigliabile:
- verificare l’applicabilità delle normative alla propria attività;
- effettuare una gap analysis rispetto ai requisiti richiesti;
- mappare materiali, processi e punti di possibile dispersione;
- predisporre procedure operative e sistemi di registrazione;
- formare il personale coinvolto;
- definire un piano di adeguamento con responsabilità e tempistiche chiare.
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