L’INAIL ha pubblicato il modello OT23 per l’anno 2027. Le aziende che realizzano interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza, aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge, possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa fino al 28%. Il punto critico è uno: gli interventi vanno realizzati e documentati entro il 31 dicembre 2026. La domanda si presenta poi entro il 1° marzo 2027.

Contesto normativo

La riduzione del tasso medio per prevenzione è prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019. Ogni anno l’INAIL aggiorna il modello di domanda, individuando gli interventi che, se realizzati, danno accesso all’agevolazione.

Con l’istruzione operativa del 24 luglio 2026 l’Istituto ha pubblicato il modello OT23 per l’anno 2027, la guida alla compilazione e i moduli allegati. Il modello riguarda gli interventi realizzati nel corso del 2026, per una riduzione che si applica al premio di regolazione 2027, in sede di autoliquidazione 2027/2028.

Un aspetto spesso trascurato: la riduzione per prevenzione si somma all’eventuale riduzione per andamento infortunistico favorevole, l’oscillazione del tasso medio prevista dagli articoli 19 e 20 delle stesse Modalità. Non sono alternative.

Struttura del modello: cosa resta e cosa cambia

Il modello 2027 mantiene l’articolazione in sei sezioni, per un totale di 65 voci:

  • Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali non stradali
  • Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
  • Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
  • Sezione D – Formazione, addestramento, informazione
  • Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • Sezione F – Gestione delle emergenze e DPI

Le voci sono classificate in tipo A e tipo B in base alla valenza prevenzionale: 35 di tipo A e 30 di tipo B. Per accedere alla riduzione è sufficiente aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Non esiste alcuna soglia a punteggio: chi ha memoria dei vecchi modelli OT24 e cerca i 100 punti non li troverà, perché il meccanismo non è più in vigore.

Le tre novità del 2027

D-5, tipo B, pluriennale. L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure come addetti al primo soccorso, oppure come addetti alla rianimazione cardiopolmonare. Le tre opzioni sono alternative, non cumulative: basta averne coperta una sull’intera popolazione aziendale. Attenzione ai requisiti dei docenti, perché è lì che le domande vengono contestate: per l’antincendio servono i requisiti del D.M. 2 settembre 2021, per il primo soccorso il docente deve essere un medico. La documentazione probante richiede il contratto con l’ente formativo stipulato nel 2026, l’elenco dei dipendenti con il registro della formazione e la qualifica dei docenti.

F-10, tipo A, pluriennale. Acquisto e installazione di serramenti e di un sistema di evacuazione fumi in grado di garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio. Essendo di tipo A, da solo apre il diritto alla riduzione. Servono la descrizione dell’intervento firmata dal datore di lavoro, le fatture emesse nel 2026, la certificazione di tenuta ai fumi freddi secondo la UNI EN 1634-3 e la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del D.M. 7 agosto 2012, allegato II, punto 2.2.

Voce espunta. È stato eliminato l’intervento A-3.6 relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali, coerentemente con l’esclusione delle aziende agricole dall’agevolazione.

A queste si aggiunge un rafforzamento significativo della sezione C sulla promozione della salute. La voce C-5.1 è stata estesa alle attività di prevenzione delle patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive: educazione all’invecchiamento attivo, resilienza cognitiva, mantenimento della mente attiva. In questo caso l’accordo con la struttura sanitaria deve prevedere entrambe le iniziative previste, screening del benessere cognitivo e attività di informazione svolta da medici specialisti o psicologi formati in salute mentale.

E-10 e i mancati infortuni: la voce da leggere con attenzione

La voce E-10, di tipo A, premia l’adozione di un sistema di rilevazione dei mancati infortuni con attuazione di misure migliorative. È una delle voci più interessanti per chi ha già un sistema di gestione, ma anche una delle più esigenti.

Va adottata su tutte le PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) dell’azienda. Il numero minimo di near miss da registrare nell’anno dipende da dimensione e settore:

  • fino a 25 lavoratori: 4 eventi
  • oltre 25 lavoratori: numero di dipendenti moltiplicato per il coefficiente di settore
  • oltre 1.000 lavoratori: 1.000 moltiplicato per il coefficiente di settore

I coefficienti vanno da 0,10 per tessile e confezioni a 0,25 per legno e affini, passando per 0,18 nei lavori agricoli e alimenti, 0,23 nelle costruzioni e impianti e 0,24 nei trasporti e magazzini. In presenza di più settori prevale quello a cui è addetto il maggior numero di lavoratori.

Due precisazioni operative che fanno la differenza. Primo, non basta registrare: servono sia trattamenti correttivi a breve termine sulla causa diretta, sia misure di miglioramento a lungo termine sulle cause radice. Secondo, sono esclusi i near miss “di comodo”: le situazioni pericolose che non hanno generato alcun evento non contano. Serve un evento reale che non ha causato lesioni pur avendone il potenziale.

La documentazione probante comprende la procedura firmata dal datore di lavoro, l’elenco aggregato dei mancati infortuni del 2026 suddivisi per reparto e attività, e le schede di rilevazione, analisi e trattamento per un massimo di 50 eventi, con prove documentali delle azioni attuate. I moduli di segnalazione e analisi sono allegati al modello.

Chi è coinvolto

L’agevolazione riguarda le aziende con PAT dotata di polizza dipendenti attiva, escluse le aziende agricole. Gli interventi possono essere realizzati su una o più PAT, con un’eccezione rilevante: le voci della sezione E sulle misure organizzative devono essere attuate su tutte le PAT dell’azienda.

Sul piano organizzativo interno il fascicolo OT23 coinvolge più funzioni contemporaneamente: RSPP e datore di lavoro per la scelta e la realizzazione degli interventi, amministrazione e consulente del lavoro per la regolarità contributiva, ufficio acquisti per fatture e certificazioni, formazione per registri e qualifiche dei docenti. Chi gestisce la pratica da solo, all’ultimo momento, arriva quasi sempre con documentazione incompleta.

Quali sono i rischi

Non si tratta di sanzioni in senso stretto, ma le conseguenze economiche sono concrete.

Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in regola con gli obblighi contributivi, non è in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza, oppure non ha realizzato gli interventi dichiarati, l’INAIL non applica la riduzione. Se la domanda era già stata accolta, la riduzione viene revocata e vengono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.

La regolarità contributiva è verificata tramite DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda. La regolarità in materia di salute e sicurezza è verificata presso gli organi di vigilanza indicati all’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008. Non rilevano le irregolarità derivanti da accertamenti non definitivi o sospesi in contenzioso.

Resta poi il rilievo penale delle dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, richiamato espressamente nell’autocertificazione della domanda.

Cosa fare ora: la checklist per i prossimi quattro mesi

La scadenza del 1° marzo 2027 è fuorviante. La scadenza vera è il 31 dicembre 2026, perché gli interventi devono essere realizzati e documentati nell’anno solare. Restano poco più di quattro mesi.

  1. Mappare gli interventi già realizzati nel 2026. Molte aziende hanno già i requisiti e non lo sanno: formazione aggiuntiva, sostituzione di macchine, sistemi di gestione certificati, progetti di promozione della salute.
  2. Verificare la strategia minima. Un intervento di tipo A è più efficiente di due di tipo B. Se ne manca uno solo, valutare cosa è ancora realizzabile entro dicembre.
  3. Controllare le voci pluriennali. Gli interventi contrassegnati con P possono essere riproposti per due o tre anni, ma la domanda va presentata ogni anno. Verificare quali sono già stati usati e per quante annualità.
  4. Costruire il fascicolo probante intervento per intervento. Per ogni voce l’INAIL elenca la documentazione richiesta: descrizioni firmate e datate, fatture emesse nel 2026, schede tecniche, certificazioni, registri, planimetrie e fotografie.
  5. Verificare le date sui certificati. I certificati dei sistemi di gestione devono essere datati nel 2026 o, se anteriori, in corso di validità per l’intero anno: non sono validi certificati con scadenza precedente al 31 dicembre 2026.
  6. Sistemare la regolarità contributiva prima di febbraio, considerando che il DURC deve coprire anche l’autoliquidazione in corso.
  7. Digitalizzare gli allegati per tempo. La domanda è solo telematica e il singolo file non può superare i 5 MB.
  8. Programmare gli interventi 2027. Chi vuole la riduzione anche l’anno prossimo deve decidere adesso su quali voci puntare.

L’esito arriva via PEC entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2027 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2027, in sede di autoliquidazione 2027/2028).

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

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