Con la DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026, la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, introducendo Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza, la nuova piattaforma digitale destinata a tracciare i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla programmazione del corso fino al rilascio dell’attestato.
Contesto normativo
Il progetto nasce dalla necessità di contrastare la cosiddetta “formazione cartolare” — corsi documentati ma non sempre realmente svolti. La L.R. 4/2026 prevede una piattaforma regionale in cui inserire tutte le informazioni sui corsi, con accesso riservato alle ATS per la programmazione dei controlli, ed eventualmente anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro previa intesa.
L’impianto normativo si aggancia inoltre al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha ridefinito durata, contenuti minimi e modalità dei principali percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Dall’attestato al percorso verificabile
La novità sostanziale è il cambio di prospettiva: il sistema non si baserà più solo sulla disponibilità dell’attestato, ma sulla possibilità di ricostruire l’intero percorso che lo ha generato. Attraverso Ge.Fo.S. sarà verificabile se un corso:
- è stato realmente organizzato,
- è stato comunicato correttamente,
- aveva effettivamente gli allievi dichiarati,
- si è svolto nelle date indicate,
- si è concluso regolarmente,
- ha portato al rilascio di attestati coerenti con il percorso registrato.
Il nuovo Elenco regionale dei soggetti formatori
La L.R. 4/2026 istituisce l’Elenco regionale dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza, articolato in tre sezioni:
- Sezione I – soggetti formatori istituzionali,
- Sezione II – soggetti formatori accreditati,
- Sezione III – altri soggetti formatori.
Per le sezioni II e III sono previsti requisiti specifici, tra cui l’esperienza maturata nella formazione SSL e l’assenza di gravi violazioni nel periodo precedente l’iscrizione.
L’iscrizione diventerà elemento centrale per la legittimazione a erogare percorsi formativi in Lombardia.
Cosa dovrà essere comunicato su Ge.Fo.S.
I soggetti interessati dovranno comunicare tramite piattaforma:
- l’avvio del corso, con elenco allievi e calendario,
- la conclusione del percorso, entro 30 giorni dalla fine del corso.
L’obiettivo è costruire una vera “storia digitale” della formazione, dalla programmazione alla certificazione finale.
Ge.Fo.S. è progettato per essere interoperabile con gli altri sistemi informativi nazionali.
Riguarda anche i datori di lavoro
Un punto spesso sottovalutato: gli obblighi non riguardano solo gli enti di formazione professionale. La L.R. 4/2026 prevede espressamente obblighi di inserimento dati anche per i datori di lavoro che erogano direttamente la formazione a lavoratori, preposti e dirigenti, nei casi consentiti dall’Accordo Stato-Regioni.
Per le imprese diventa quindi essenziale verificare:
- chi è il soggetto responsabile del corso,
- se possiede i requisiti richiesti,
- chi deve effettuare le comunicazioni,
- come gestire attestati e documentazione.
Formazione a distanza: il nodo del server
La DGR affronta anche un aspetto tecnico rilevante per la FAD/e-learning: la formazione si considera erogata in Lombardia in base al server dal quale il corso viene erogato. Un criterio da valutare con attenzione per gli enti che operano su più regioni contemporaneamente.
Le sanzioni previste dalla L.R. 4/2026
| Violazione | Sanzione |
| Corsi erogati senza iscrizione nelle sezioni II e III dell’Elenco | da 5.000 a 30.000 € |
| Mancato invio delle comunicazioni previste | da 500 a 3.000 € per corso |
| Attestati non generati dalla piattaforma (quando applicabile) | da 100 a 600 € per attestato |
Le sanzioni sono irrogate dalle ATS, che avranno anche accesso diretto ai dati della piattaforma per programmare le proprie attività di vigilanza.
Quando entra davvero in vigore Ge.Fo.S.
Questo è il punto su cui serve massima chiarezza.
La DGR XII/6661 è stata adottata il 3 agosto 2026, ma la pubblicazione sul BURL avverrà non prima del 9 ottobre 2026 — e sarà proprio quella data a determinare l’attivazione della piattaforma.
Le tempistiche sono quindi scaglionate:
- gli obblighi su elenco e comunicazioni decorrono dal 31° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL,
- le sanzioni per mancata comunicazione dei corsi e attestati fuori piattaforma decorrono 6 mesi dopo l’attivazione della piattaforma.
Alla data attuale, quindi, Ge.Fo.S. non è ancora operativo: fino a quel momento restano in vigore gli indirizzi regionali attuali, inclusa la DGR XII/4515/2025.
Cosa fare ora
✅ Verificare l’organizzazione interna della formazione: soggetti erogatori, scadenze, aggiornamenti in corso
✅ Per gli enti formatori: predisporre procedure di gestione dati (partecipanti, calendari, presenze, verifiche di apprendimento, attestati)
✅ Monitorare la pubblicazione sul BURL prevista per il 9 ottobre 2026, data di attivazione della piattaforma
✅ Pianificare gli adeguamenti tenendo conto della decorrenza differenziata di obblighi e sanzioni
✅ Per i datori di lavoro che erogano formazione interna: verificare i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025
✅ Per la formazione FAD/e-learning: verificare la localizzazione del server erogante
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