Le aziende che implementano interventi per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre agli obblighi di legge, possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, come stabilito dall’articolo 23 delle modalità di applicazione delle tariffe INAIL. Questa riduzione, calcolata in percentuale sul tasso medio, si somma a eventuali riduzioni per andamento infortunistico favorevole.

Per accedere a questo beneficio, l’azienda deve presentare la domanda tramite il servizio online entro il 28 febbraio 2025 allegando la documentazione necessaria a dimostrare gli interventi realizzati.

Ogni anno, l’INAIL pubblica il modello OT23 aggiornato, che elenca gli interventi per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende devono indicare nella domanda gli interventi realizzati nell’anno precedente.

Gli interventi sono suddivisi in sei sezioni, tra cui la prevenzione di infortuni mortali e malattie professionali, e sono classificati in tipi A e B. Per ottenere la riduzione, è richiesto almeno un intervento di tipo A o due di tipo B.

Per ogni intervento, è necessaria una documentazione probante che dimostri la sua realizzazione, da inviare insieme alla domanda tramite il servizio online. Le aziende possono allegare ulteriore documentazione, e l’INAIL può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti se la documentazione fornita non è sufficiente.

Questi requisiti sono verificati dall’INAIL, che non applica la riduzione del tasso medio di tariffa se il datore non è conforme o non ha realizzato gli interventi richiesti. In caso di domanda accolta ma con mancata regolarità, la riduzione può essere revocata e si applicano sanzioni civili.

Il datore di lavoro riceve la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda tramite PEC entro 120 giorni dalla scadenza. Se accolta, la comunicazione specifica la percentuale di riduzione applicabile ai tassi medi di tariffa delle voci nella posizione assicurativa territoriale (PAT).

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