Ecco le novità principali introdotte dal nuovo modello OT23 – anno 2026, pubblicato da INAIL il 3 luglio 2025, rispetto al modello OT23 per il 2025:
🔧 Le modifiche principali
1. ❌ Eliminazione dell’intervento D‑4
- È stato rimosso l’intervento D‑4 relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 135/2024 (direttiva UE 2022/431) dall’11 ottobre 2024
2. 🎯 Precisazioni su interventi specifici
- A‑4.1: ora è chiaro che l’analisi termografica su impianti elettrici può essere effettuata sia una tantum che in modo periodico nel contesto della manutenzione preventiva
- Ulteriori chiarimenti riguardano gli interventi nelle sezioni C ed E, tra cui:
- C‑2.1 (aspirazione agenti chimici),
- C‑5.2 (prevenzione alcol e stupefacenti),
- C‑5.3 (reinserimento lavorativo di disabili),
- C‑5.4 (promozione della salute ai sensi dei Piani Nazionali),
- E‑4 (modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 81/2008)
3. 🔢 Ridenominazione di alcuni interventi
- L’intervento D‑5 del modello 2025 è stato rinumerato come D‑4 nel modello 2026 (invariato nei contenuti): formazione su ambienti confinati e addestramento al salvataggio
4. 📄 Aggiornamento della documentazione probante
- Sono state aggiornate le modalità e requisiti di documentazione per molti interventi, per ridurre i tempi di verifica da parte di INAIL
- L’intervento tipo E‑10 per la gestione e analisi dei near‑miss (mancati infortuni) viene ribadito: le aziende devono adottare moduli specifici per segnalare, analizzare e prevenire il ripetersi dei quasi‑incidenti su tutte le PAT
📌 Elementi confermati o invariati
- La struttura del modello rimane immutata: 71 interventi suddivisi nelle 6 sezioni da A a F
- I requisiti per ottenere la riduzione restano gli stessi:
- 1 intervento di tipo A (alta efficacia),
- oppure 2 interventi di tipo B (minore efficacia)
- Le percentuali di riduzione sono rimaste:
- 🧍 fino a 10 lavoratori‑anno → 28%
- 👥 da 10,01 a 50 → 18%
- 👥 da 50,01 a 200 → 10%
- 👥 oltre 200 → 5%
- Riduzione fissa dell’8% per le PAT nei primi due anni di attività
- I termini: domanda da presentare entro il 28 febbraio 2026, comunicazione dell’esito via PEC entro 120 giorni dalla scadenza
📝 Riassunto delle novità OT23 – 2026
| Aspetto | Novità rispetto al modello 2025 |
| Intervento D‑4 | Rimosso (formazione su sostanze reprotossiche) |
| A‑4.1 | Chiarimenti sull’analisi termografica (una tantum o periodica) |
| Ridenominazioni (D‑5 → D‑4) | Rinumerazione degli interventi senza modifiche di contenuto |
| Documentazione richiesta | Aggiornata per maggiore chiarezza e rapidità delle verifiche |
| E‑10 Near‑miss | Formalizzazione obbligatoria e definita per tutte le PAT |
✅ Cosa fare ora
- Scarica il modello OT23 2026 e la Guida alla compilazione dal sito INAIL (sezione “Moduli e modelli – Premio assicurativo”).
- Verifica se gli interventi realizzati nel 2025 rientrano in quelli aggiornati o modificati.
- Predisponi la documentazione aggiornata per ciascun intervento selezionato.
- Presenta la domanda tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio 2026.
- Allega la regolarità contributiva (DURC) e dimostra la compliance normativa obbligatoria età salute e sicurezza sul lavoro
Per maggiori informazioni contatta il tuo consulente di riferimento