Con la Circolare INAIL n. 12 del 10 aprile 2026, l’Istituto ha recepito e illustrato il Decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, che disciplina la costituzione delle Commissioni territoriali INL-INAIL per la valutazione e il recupero dei crediti della patente a crediti. Si tratta di un passaggio operativo atteso: il sistema era entrato in vigore il 1° ottobre 2024, ma il meccanismo di recupero dei crediti decurtati era rimasto in sospeso in attesa di questa struttura di governance.
Contesto normativo
La patente a crediti è disciplinata dall’art. 27, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024 (conv. L. 56/2024) e dal D.L. 159/2025 (conv. L. 198/2025). Le modalità operative sono state definite dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132.
Il sistema prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni gravi in materia di sicurezza e incrementabile in presenza di requisiti premiali. Per operare nei cantieri è necessario mantenere un punteggio minimo di 15 crediti. Sotto questa soglia scatta la sospensione dall’attività nei cantieri.
Come funzionano le Commissioni territoriali
Le Commissioni sono costituite presso ogni ambito regionale e sono composte da:
- il Direttore interregionale dell’INL (o suo delegato) e un funzionario esperto in materia di SSL
- il Direttore regionale dell‘INAIL (o suo delegato) e un funzionario esperto in materia di SSL
Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante delle ATS/ASL e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), individuato tramite l’Organismo Paritetico competente, con preavviso di almeno 10 giorni.
La sede della Commissione coincide con quella dell’INL territorialmente competente, che esercita anche le funzioni di segreteria. Le riunioni possono svolgersi in presenza o in videoconferenza.
La procedura di recupero crediti
Le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subito decurtazioni di crediti e vogliono recuperarli devono:
- Trasmettere in via telematica alla segreteria della Commissione un’istanza motivata di recupero crediti, allegando:
- i provvedimenti sanzionatori ricevuti
- una relazione tecnica sulle misure adottate
- eventuale Piano di recupero dei crediti
- eventuale richiesta di essere auditi
- La Commissione si riunisce entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa.
- La Commissione delibera sugli adempimenti necessari per recuperare i crediti, che possono consistere in:
- Percorsi formativi specifici in materia di SSL per i soggetti responsabili delle violazioni (o, se non più in forza, per personale con funzioni analoghe)
- Percorsi formativi per i lavoratori occupati nei cantieri dove si sono verificate le violazioni (o per lavoratori con rischi analoghi)
- Investimenti in materia di SSL secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, lett. a) del D.M. 132/2024
Il recupero può avvenire anche in modo frazionato, al completamento parziale delle misure. Il limite massimo recuperabile in questo percorso è di 15 crediti.
Competenza territoriale
La competenza è determinata dalla sede legale dell’impresa o dal domicilio del lavoratore autonomo. Per le imprese straniere, dalla stabile organizzazione in Italia o da una sede operativa.
Fanno eccezione le imprese con sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano (competenza della Commissione Veneto) e nella Regione Sicilia (competenza della Commissione Calabria).
Il ruolo della formazione nel recupero
La norma esclude espressamente il datore di lavoro come soggetto formatore nei percorsi riparativi. La formazione deve essere erogata da soggetti terzi qualificati, secondo criteri minimi che INL e INAIL definiranno nelle Linee guida attualmente in fase di elaborazione. Le stesse linee guida definiranno anche i criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.
Chi è coinvolto
Il sistema riguarda in primo luogo:
- Imprese edili e di costruzione operanti nei cantieri temporanei o mobili
- Lavoratori autonomi che operano negli stessi contesti
- Datori di lavoro che hanno ricevuto provvedimenti sanzionatori con decurtazione di crediti
- RSPP, consulenti e responsabili della formazione chiamati a gestire i percorsi riparativi
Rischi operativi
Un’impresa che scende sotto i 15 crediti non può operare nei cantieri. Il recupero non è automatico: richiede una valutazione della Commissione, il completamento di adempimenti formativi o investimenti e la successiva delibera di riassegnazione. Ogni ritardo nell’avvio della procedura prolunga l’interdizione dall’attività.
Cosa fare ora – Checklist operativa
✅ Verificare il saldo attuale dei crediti sulla piattaforma patente a crediti INL
✅ Identificare se sono state subite decurtazioni e per quali violazioni
✅ Valutare se il punteggio residuo è sufficiente a operare (soglia minima: 15 crediti)
✅ In caso di punteggio sotto soglia, predisporre l’istanza telematica alla Commissione regionale competente
✅ Raccogliere la documentazione necessaria: provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica, eventuale Piano di recupero
✅ Pianificare i percorsi formativi necessari con soggetti formatori qualificati (il datore di lavoro è escluso)
✅ Monitorare l’evoluzione delle Linee guida INL-INAIL in materia di contenuti formativi e investimenti ammissibili
Per approfondimenti il nostro team è a disposizione.